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Serie A, Giudice Sportivo: tre turni a Britos
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli): per avere, al 47° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con una testata al volto; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
DOS SANTOS TORRES Guilherme (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
KURTIC Jasmin (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MOLINARO Cristian (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
ZACCARDO Cristian (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
CASCIONE Emmanuel (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
CESAR Bostjan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
KONE Gkergki Panagiotis (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MACCARONE Massimo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MURARA NETO Norberto (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TOROSIDIS Vasileios (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
INZAGHI Filippo (Milan): per avere, al termine del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; con recidiva.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo ed al 37° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato un bengala sul terreno di giuoco e numerosi bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato numerosi bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.