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Serie A, Giudice Sportivo: stop per Cuadrado e altri otto
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ZUKANOVIC Ervin (Genoa): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando indebitamente sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FOFANA Seko Mohamed (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
PANDEV Goran (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANI Mattia (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PELUSO Federico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VICARI Francesco (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo della terna arbitrale nonché dei tesserati della squadra avversaria oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori gravemente offensivi nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.