Serie A, Giudice Sportivo: squalificati e ammende
In seguito alla tredicesima giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo.
CALCIATORI SQUALIFICATI
KRSTICIC Nenad (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quinta sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
ANTEI Luca (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MANFREDINI Thomas (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
D'AMBROSIO Danilo (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
AQUILANI Alberto (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ASAMOAH Kwadwo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FLORO FLORES Antonio (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GARGANO Walter Alejandr (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LUCI Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto continuativamente all'Arbitro cori e grida insultanti; per avere inoltre, alla fine del primo tempo, indirizzato verso un Assistente un fascio di luce-laser.Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 46° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 6° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso due petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.