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Serie A, Giudice Sportivo: Nicola sanzionato per le proteste contro il Napoli. Ecco tutti gli squalificati
CALCIATORI SQUALIFICATI
BRUNO Alessandro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CORSINI Bruno Henrique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KURTIC Jasmin (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
TOROSIDIS Vasileios (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VIVIANO Emiliano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
NICOLA Davide (Crotone): per avere, al 9° del secondo tempo, protestato platealmente contro una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica e proferendo espressione irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.