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Serie A, Giudice Sportivo: inibito Tare
CALCIATORI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
MARCHETTI Federico (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
AVRAMOV Vlada (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DOS SANTOS Mauricio (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
BIAVA Giuseppe (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSTA Alberto Facundo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DA SILVA PERES Bruno (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DE OLIVEIRA Amauri (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DEMAIO Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
JANKOVIC Bosko (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LILA Andi (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
PADELLI Daniele (Torino): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
SCHELOTTO Ezequiel Matias (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TACHTSIDIS Panagiotis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMENDA DI € 10.000,00
HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto un pesante insulto al portiere della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
AMMENDA DI € 3.000,00
GLIK Kamil (Torino): per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, indirizzato al pubblico un gesto insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
STANKOVIC Dejan (Udinese): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale e quindi, all'atto del consequenziale allontanamento, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BENITEZ MAUDES Rafael (Napoli): per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, proclamato ad alta voce "questo è il calcio italiano di m....."; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 MAGGIO 2015 ED AMMENDA DI € 5.000,00
TARE Igli (Lazio): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MAGGIO 2015
CALVERI Armando (Lazio): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul volto dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.