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    Serie A, Giudice Sportivo: inibito Tare

    Serie A, Giudice Sportivo: inibito Tare

    Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo sulla 35esima giornata di Serie A. 

    CALCIATORI SQUALIFICATI

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA
    MARCHETTI Federico (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

    AVRAMOV Vlada (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

    DOS SANTOS Mauricio (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

    BIAVA Giuseppe (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    COSTA Alberto Facundo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    DA SILVA PERES Bruno (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

    DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    DE OLIVEIRA Amauri (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    DEMAIO Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

    FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

    JANKOVIC Bosko (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    LILA Andi (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

    PADELLI Daniele (Torino): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

    SCHELOTTO Ezequiel Matias (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    TACHTSIDIS Panagiotis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

    ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


    AMMENDA DI € 10.000,00
    HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto un pesante insulto al portiere della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

    AMMENDA DI € 3.000,00
    GLIK Kamil (Torino): per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, indirizzato al pubblico un gesto insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

    ALLENATORI 
    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
    STANKOVIC Dejan (Udinese): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale e quindi, all'atto del consequenziale allontanamento, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    BENITEZ MAUDES Rafael (Napoli): per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, proclamato ad alta voce "questo è il calcio italiano di m....."; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

    DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 MAGGIO 2015 ED AMMENDA DI € 5.000,00
    TARE Igli (Lazio): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MAGGIO 2015
    CALVERI Armando (Lazio): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.


    AMMENDE A SOCIETA' 

    Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul volto dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.




     

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