Borja Valero: 4 turni di stop. Solo una multa ridicola alla Juve, respinto il ricorso della Roma
L’Alta Corte di Giustizia ha respinto il ricorso presentato il 15 febbraio 2014 dalla A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo aveva comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 50.000, con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione comminata con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).
Inoltre, l’Alta Corte ha respinto l’istanza cautelare urgente proposta dalla società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 80.000 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), GCS".
13.00 Il Giudice sportivo ha reso noto gli squalificati della Serie A: spiccano le 4 giornate infilitte a Borja Valero (foto lastampa.it), centrocampista della Fiorentina, 1 turno al tecnico dei viola Vincenzo Montella e nessuna squalifica allo Juventus Stadium per lo striscione su Superga: solo un'ammenda per la Juventus.
Ecco il comunicato integrale:
"Il Giudice sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Livorno, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 50.000,00 e diffida : alla Soc. ROMA per avere un consistente gruppo di suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, verso le ore 20, tentato di abbattere, dall'interno e dall'esterno, un cancello attiguo ai tornelli d'ingresso allo stadio, scagliando tavolini e cassonetti contro le Forze dell'Ordine intervenute; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e numerosi petardi e bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo ed al 12° del secondo tempo, esposto due striscioni insultanti la memoria della tragedia di Superga; entità della sanzione attenuata ex art. 13 lett. a) e b) CGS, in relazione all’art. 12 n. 3 e 6 CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco, in direzione di un Assistente, numerosi oggetti di varia natura (monete metalliche, accendini e simili); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso due fumogeni e fatto esplodere un petardo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b)CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
Squalificati per quattro giornata effettiva di gara:
BORJA VALERO (Fiorentina): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto reiteratamente con veemenza un calciatore avversario, ponendogli le mani sul petto; per avere inoltre, all'atto del consequenziale provvedimento di espulsione, posto una mano su una spalla dell'Arbitro, spingendolo.
Squalificati per due giornate effettive di gara:
SARDO Gennaro (Chievo Verona): per avere, al 41° del primo tempo, contestato l'operato arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara.
Squalificati per una giornata effettiva di gara:
DIAKHITE Modibo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MAXI LOPEZ (Sampdoria): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
MUNARI Gianni (Parma): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto reiteratamente con veemenza un calciatore avversario, ponendogli le mani sul petto.
CALCIATORI NON ESPULSI
Squalificati per una giornata effettiva di gara e ammenda di € 2.000,00:
TONI Luca (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
Squalificati per una giornata effettiva di gara:
ALBIOL Raul (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BERGESSIO Gonzalo (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSTA Andrea (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
MATUZALEM (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DOMIZZI Maurizio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
EKDAL Albin (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
EL KADDOURI Omar (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MUNTARI Sulley Ali (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PALOMBO Angelo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PIZARRO David Marcelo (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
VIDAL Arturo Erasmo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
c)ALLENATORI
Squalificati per una giornata effettiva di gara:
BERTINI Francesco (Cagliari): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto reiteratamente espressioni ingiuriose al Quarto Ufficiale.
MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgendosi ad un Arbitro addizionale, indirizzato al Direttore di gara un'espressione insultante".