Scudetto 2006, Il Coni marca stretto la Figc
Non siamo soli in questo sistema solare in cui lo scudetto lo decide con un “non atto” un marziano: dopo il parere del professor Tedeschini da noi registrato giovedì e ignorato da Abete e i suoi pards, ecco quello del docente di diritto dello sport presso la facoltà di giurisprudenza dell’università Luiss di Roma, Enrico Lubrano, della prestigiosa (e ascoltatissima) famiglia di amministrativisti romani. Il consiglio federale è competente a intervenire sulla questione dello scudetto 2006. Lo è, e lo rimane perché lo è sempre stato (e glielo urlava a anche il professore e giudice Figc, Sandulli).
ALTRO CHE - Altro che consiglio non competente: l’avvocato romano, che avrebbe da dire anche sulla prescrizione, rilancia. «È inequivocabilmente pacifico che lo scudetto 2006 è stato assegnato dal Commissario Rossi all’Inter in data 26 luglio 2006: con un comunicato intitolato “Assegnato all’Inter lo scudetto 2005-2006” che riportava testualmente “Il Commissario straordinario ha ritenuto di attenersi alle conclusioni del parere (dei saggi, da Rossi richiesto ufficialmente, ndr) e che non ricorrono motivi per l’adozione di provvedimenti di non assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il Campionato 2005/2006 alla squadra prima classificata all’esito dei giudizi disciplinari».
LA SPIEGAZIONE - Insomma Rossi effettua «una valutazione discrezionale espressione di un potere autoritativo di tipo pubblicistico, in qualità di legale rappresentante della FIGC; tale attività intellettiva e decisionale posta in essere dal Commissario Straordinario della FIGC costituisce - in Diritto Ammini-strativo, applicabile all’ordinamento sportivo dal 2003 un’attività oggettivamente esistente, giuridicamente rilevante e qualificabile come “atto”, “provvedimento” o anche soltanto “comportamento”; e quindi ricorribile ai sensi della legge 241 con atto di autotutela . Ne deriva - sostiene Lubrano - che secondo i principi generali del Diritto Amministrativo ed ai sensi dell’art. 21 quinquies e nonies della legge n. 241/1990 - qualsiasi attività (atto, comportamento o provvedimento) posto in essere nell’esercizio di un potere autoritativo- pubblicistico può essere sempre oggetto di nuova valutazione, in “autotutela”, mediante gli istituti della revoca (quando risultino elementi nuovi che portino a rivalutare successivamente l’opportunità di un provvedimento) o dell’annullamento (quando risulti che il provvedimento era illegittimo sin dall’inizio); la nuova valutazione deve essere posta in essere dal medesimo organo che ha posto in essere il provvedimento originario; il relativo procedimento per la nuova valutazione può essere posto in essere d’ufficio o su richiesta di parte». Qui la bomba, se qualcuno in Figc avesse orecchie per intendere e non ci fosse un indirizzo pro-Inter (escludiamo Abete) ci sarebbe lo spazio per agire prima che agisca la Juve (o chi abbia un’interesse, che è generale).