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    Ronaldo-Juve: l’assist del fisco italiano

    Ronaldo-Juve: l’assist del fisco italiano

    Repubblica.it riporta che Cristiano Ronaldo potrebbe beneficiare del regime opzionale introdotto con la Legge di bilancio 2017 che gli permetterebbe di pagare solo 100 mila euro per i guadagni totali ottenuti all'estero, stimati in oltre 54 milioni: "Possono beneficiare della norma le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi e che non siano state residenti in Italia per almeno nove delle dieci annualità precedenti l'inizio di validità dell'opzione. Il regime ha una durata massima di quindici anni ed è revocabile in qualunque momento senza il pagamento di penali, quindi pienamente fruibile da un calciatore per il tempo minimo di permanenza nel club italiano. È inoltre prevista la possibilità di estendere l'opzione ai familiari, versando un'imposta forfettaria di 25mila euro a persona in luogo dei 100mila euro dovuti dal contribuente principale.

    L'adesione al regime dà inoltre l'opportunità di non riportare nel quadro Rw della dichiarazione dei redditi le attività detenute all'estero (come, al contrario, è tenuto a fare ogni persona fisica residente in Italia che detenga beni al di fuori dello stato italiano suscettibili di produrre redditi imponibili), garantendo così un assoluto livello di privacy e beneficiando al contempo di un'esenzione dal pagamento delle imposte Ivie ed Ivafe che colpiscono la ricchezza costituita dal patrimonio estero su immobili ed attività finanziarie. Inoltre, coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono usufruire di un'esenzione dal pagamento delle imposte sulle successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di validità del regime, in relazione agli assets localizzati al di fuori dei confini nazionali. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di escludere dall'applicazione dell'imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più stati esteri: in questo caso tutti i redditi provenienti da tali stati saranno assoggettati a tassazione ordinaria Irpef secondo le regole ordinarie vigenti per le persone fisiche residenti in Italia.

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