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    Roma Primavera, pasticcio cambi: assegnato lo 0-3 all'Empoli

    Roma Primavera, pasticcio cambi: assegnato lo 0-3 all'Empoli

    Ancora una sconfitta a tavolino. Il Giudice Sportivo, infatti, ha accettato il ricorso dell'Empoli Primavera per la gara (finita 5-3 per i giallorossi) del 4 settembre scorso. Il club toscano aveva sollevato un dubbio sui cambi fatti dall'allenatore della Roma che al 27esimo del primo tempo, completando un triplo cambio, ha violato le regole dei fuoriquota. La Roma a inizio gara parte dal 1' con 6 2004 in campo: Pagano, Pisilli, Keram it sis, Chesti, D’Alessio e Cherubini. Al minuto 27 il triplo cambio con l'inserimento di Vektal, altro 2004 al posto di Louakima. Subito sono partite le proteste dell'Empoli che ha contestato il cambio, la Roma invece riteneva il cambio regolare, con la partita che è andata avanti fino al triplice fischio con la vittoria per 5-3 dei giallorossi che però non è stata omologata. Oggi il Giudice sportivo ha dato ragione all'Empoli. Ecco il comunicato

     
    "Il Giudice sportivo, preso atto della proposizione del ricorso, ha quindi fissato la data del 12 settembre 2023 per la pronuncia della decisione, indicando ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 67, ultimo comma CGS, il termine di due giorni prima della pronuncia della decisione per il deposito di memorie e documenti presso l’Ufficio.  Il ricorso proposto dalla Soc. Empoli è fondato e merita accoglimento. Risulta quindi evidente la violazione da parte della Soc. Roma della citata disposizione del Regolamento della competizione che consente, per ciascuna gara, come detto, l’impiego di un solo calciatore “fuori quota” da intendersi per tale un calciatore nato prima del 1° gennaio 39/168 2005, anche in deroga al numero massimo dei sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara (si veda la nota diffusa alle Società partecipanti al Campionato Primavera 1 TIM dalla Lega Seria A in data 24 agosto 2023). La violazione della norma del Regolamento determina l’applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, dovrà essere sanzionato con l’ammonizione il Sig. Manuel Marzocca, dirigente accompagnatore della Soc. Roma, per avere consentito l’impiego nella gara in questione di un calciatore che, al momento del suo ingresso in campo, non aveva titolo per prendervi parte"

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