Procedimento Portanova: la presa di posizione del Tribunale Federale Nazionale
Procedimento Portanova: il Tribunale Federale Nazionale dichiara il difetto di giurisdizione
TRIBUNALE FEDERALE. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Genoa, era stato deferito per la violazione dell’art.4 comma 1 del CGS in seguito alla condanna in primo grado a sei anni di carcere.
Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport nei confronti del calciatore Manolo Portanova ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Genoa, era stato deferito per la violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in seguito alla condanna in primo grado a sei anni di carcere.
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Giordano – Componente (Relatore) Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato n. 902/369 pf22-23/MI/blp del 7 luglio 2023, nei confronti del sig. Manolo Portanova,
il seguente
DISPOSITIVO P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2023.
IL RELATORE Andrea Giordano
IL PRESIDENTE Carlo Sica
Depositato in data 1° agosto 2023.