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Pogba, sospensione cautelare per doping: cosa dice il regolamento
1. Sui controlli Legge 376/2000 A seguito della positività dell’analisi del primo campione in un controllo disposto dalla CVD, l’UPA può richiedere la sospensione dell’Atleta dall’attività agonistica al competente Organismo giudicante federale della FSN/DSA o al TNA per quanto concerne i tesserati per gli EPS. L’Organismo giudicante federale della FSN/DSA deciderà in via d’urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest’ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica). Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all’UPA, all’interessato ed alla Società (ove possibile), a mezzo fax, telegramma, corriere, raccomandata a/r ovvero posta elettronica
2. Sui controlli CONI-NADO A seguito della positività dell’analisi del primo campione in un controllo disposto dal CONI-NADO, l’UPA può richiedere la sospensione dell’Atleta dall’attività agonistica al TNA. Il TNA deciderà in via d’urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest’ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica). Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all’UPA, all’interessato, alla Società (ove possibile) ed alla FSN/DSA/EPS di appartenenza a mezzo fax, telegramma, corriere, raccomandata a/r ovvero posta elettronica.
3. Norme comuni sulla sospensione L’UPA può, altresì, richiedere al competente Organismo giudicante la sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di altre violazioni della normativa antidoping rispetto all’accertata positività del campione biologico.
4. Tutti i provvedimenti di sospensione decadono trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e possono essere prorogati - ad esclusione di quelli riferiti a positività del campione biologico per presenza di sostanze specificate - su richiesta dell’UPA, di ulteriori trenta giorni.
5. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente revocato in caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell’Atleta e/o di altro soggetto interessato. Deve essere altresì revocato nel caso in cui la controanalisi non confermi l’esito di positività riscontrata in sede di prima analisi. In tali ipotesi è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell’Atleta, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati.
6. Il periodo di sospensione già scontato deve essere sottratto in caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare.
7. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte dell’Atleta e/o di altro soggetto nelle forme di cui all’articolo 36.