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    Nuovo Decreto in Gazzetta ufficiale: fino al 2 giugno niente spostamenti fuori dalla Regione, il testo integrale

    Nuovo Decreto in Gazzetta ufficiale: fino al 2 giugno niente spostamenti fuori dalla Regione, il testo integrale

    Approvato il nuovo decreto sulle riaperture dal 18 maggio, il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    1. A  decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o  reiterate,  ai  sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 

    2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

    3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

    4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n. 19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

    5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

    6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora alle  persone   sottoposte   alla   misura   della  quarantena   per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo destinata. 

    7. La  quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

    8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,  si   svolgono,  ove   ritenuto   possibile   sulla   base dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del decreto-legge n. 19 del 2020.

    9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro.

    10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

    11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il rischio di contagio.

    12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n. 19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di efficacia.

    13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni  ordine  e  grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati,  sono  svolte  con  modalita'  definite  con   provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

    14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

    15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

    16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. 

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