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  • No ai tifosi nei club professionistici: firmato l'emendamento da Lotito e Galliani

    No ai tifosi nei club professionistici: firmato l'emendamento da Lotito e Galliani

    La norma che prevede l’ingresso dei tifosi all’interno delle società sportive professionistiche, tramite la costituzione di un organo consultivo ad hoc i cui membri sarebbero eletti dai supporter abbonati alla società tramite sistema elettronico, potrebbe saltare. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, a chiederne l’abrogazione sono i due esponenti del calcio italiano che ricoprono anche cariche politiche: i senatori di Forza Italia Adriano Galliani e Claudio Lotito, rispettivamente amministratore delegato del Monza e presidente della Lazio. L’emendamento, a doppia firma, è stato presentato all’interno del Decreto Legge Olimpiadi, attualmente all’esame della commissione Ambiente al Senato.

    LO SCENARIO - L’entrata in vigore della norma, approvata nel 2019 tramite un emendamento del relatore, Daniele Belotti della Lega, al Disegno di Legge delega Sport, è più volte slittata. L’ultimo rinvio risale al Milleproroghe del 2023 che, difatti, ha rinviato la possibilità di ingresso dei tifosi nei club al 1° luglio 2024. La ratio, spiegano i proponenti dell’emendamento a Public Policy, è che sia «impensabile avere i tifosi all’interno del Consiglio di amministrazione», con possibili criticità sotto il profilo delle competenze e delle notizie price sensitive.

    COSA PREVEDE LA NORMA - Attualmente il comma 7 dell’articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 recita: «Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l’emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Daspo, ndr), o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive»

    «Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L’organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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