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    Napoli, la Corte d'Appello accusa: 'Club si è creato alibi per non giocare con la Juve'

    Napoli, la Corte d'Appello accusa: 'Club si è creato alibi per non giocare con la Juve'

    Pubblicate le motivazioni che hanno spinto la Corte d'Appello Figc a respingere il ricorso del Napoli dopo il 3-0 a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione per gli azzurri sancito dal Giudice Sportivo: "Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che 'il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo'. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell'incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un 'alibi' per non giocare quella partita".

    "Questa Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. 'factum principis', come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente".

    "La Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo".

    La Corte d'Appello sottolinea come sia "difficile da comprendere" la richiesta di informazioni all'Asl da parte del club partenopeo e che "a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare".

    La Corte poi passa all'attacco: "Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall'isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell'incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l'annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara); comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell'imminenza della disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria di Napoli, solo nell'imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord)".

    In conclusione: ​"Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell'incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all'incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l'ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità".

    Leggi QUI il testo integrale con le motivazioni della sentenza.

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