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Lazio, multa per cori a Seedorf e Lotito. Tutti gli squalificati
AMMENDE A SOCIETA'
LAZIO: "Letto il referto arbitrale concernente la gara soc. Lazio – soc. Milan del 23 marzo 2014 nel quale, tra l’altro, si attesta che “ al 4°, 6°, 12° e 32° pt dalla curva dei tifosi della Lazio venivano intonati i seguenti cori – Seedorf tu sei in figlio di p……, buu, buu, buu!!- e di seguito – Lotito tu sei in figlio di p……, buu, buu, buu!!- tali cori sembravano indirizzati più alle singole persone che non propriamente al solo scopo razziale”;
letta altresì la relazione dei collaboratori della Procura federale, che hanno riferito di tali beceri cori esprimendo un’analoga valutazione;
ritenuto, pertanto, che il segnalato comportamento non sia espressivo di “discriminazione per motivi di razza” nei confronti dell’allenatore della squadra rosso-nera, sanzionabile ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS, ma integri gli estremi di una condotta disciplinarmente rilevante ex art. 12 n. 3 CGS,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Lazio con l’ammenda di € 40.000,00; entità della sanzione attenuata ex art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, verso il 35° del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser sull'Arbitro; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 13° e 28° del secondo tempo, fatto esplodere nel recinto di giuoco due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI SQUALIFICATI
UNA GIORNATA:
BERGESSIO Gonzalo (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.
GHOULAM Faouzi (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
ASTA Dusan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DEMAIO Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DONADEL Marco (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
POLI Andrea (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CONTE Antonio (Juventus): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica.
MARAN Rolando (Catania): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica.