Meitè e gli altri affari in prestito: cosa c'è dietro questa formula?
seguo con attenzione il calciomercato da almeno 5 anni, cercando di capirne i meccanismi procedurali. In questa finestra di mercato noto che la formula del prestito sta andando via come il pane anche a causa del Covid immagino, ma mi sfuggono in ogni caso le dinamiche burocratiche e le terminologie corrette. Da lettore e appassionato di calcio mi soffermo più che altro sulla convenienza tecnica di un prestito da una squadra a un'altra; ritengo, per esempio, molti interessanti i prestiti di Meité al Milan, di Esposito al Venezia e anche il ritorno in Italia (Genoa) di Strootman dall'Olympique Marsiglia. Ma cosa c'è dietro? Quali sono gli accordi tra i club? Andrea '81
Gent.mo Andrea,
l'interesse della maggior parte degli utenti è rivolto alla valenza tecnico-calcistica delle operazioni di mercato. Ad esempio, analizzando quelle da te citate, gli interisti saranno interessati a seguire le gesta del giovane Esposito in prestito al Venezia dopo una parentesi non del tutto fortunata alla Spal, così come i milanisti saranno curiosi di vedere in campo il francese Meité che arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto e ancora i genoani si aggrapperanno alla speranza di rimanere in serie A con un ritorno in Italia di un calciatore già conosciuto e con voglia di togliersi qualche soddisfazione nel nostro campionato.
Ebbene, quanto detto sopra, è già di tua conoscenza. Per ciò che concerne la normativa disciplinante i prestiti, occorre rifarsi all'art. 103 delle NOIF e scopriremo già che i prestiti si chiamano più correttamente CESSIONI TEMPORANEE DI CONTRATTO. Mi limito a riportare il contenuto del primo comma, secondo il quale "La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive".
Quanto ai diritti di riscatto e contro-riscatto, anche qui la terminologia giuridico-calcistica è diversa da quella di pubblico dominio.
Come recita il comma 2, "A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva", così come - ex art. 103, comma 3-bis - "Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificamente definite...".
Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: qual è sarà il prestito che farà più clamore in questa sessione di mercato?