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Le motivazioni UFFICIALI del TAR gelano la Reggina
Ecco il dettaglio dei motivi per i quali la Sezione presieduta da Francesco Arzillo ha bocciato il club amaranto riportati da Strettoweb.com:
"- Come già rilevato da questa Sezione (sent. n. 7045/2022), il Sistema delle Licenze Nazionali “si rivolge a destinatari già noti al momento della sua adozione, ovvero a tutti coloro e solo coloro che hanno partecipato al precedente campionato di serie B (ad eccezione di quelle società calcistiche che, in ragione della classifica finale del campionato, sono state retrocesse in serie C, a cui vanno aggiunte le squadre, del pari determinate ex ante, promosse in serie B dalla serie C o retrocesse in serie B dalla serie A). 4.3 Nel delineato quadro ricostruttivo, seguendo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2019, il Manuale delle licenze deve essere più propriamente qualificato come atto amministrativo “collettivo” o “plurimo” con effetti scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario.”. Detto comunicato è stato emanato proprio al fine di disciplinare la posizione di quelle “società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza” e la Reggina, in data 19 dicembre 2022, aveva depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, “domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, candidandosi a destinataria diretta ed immediata delle disposizioni contenute nel comunicato. Ferma l’immediata e diretta applicabilità del CU 169/A all’odierna ricorrente, la stessa non lo ha evidentemente impugnato in quanto lo ha ritenuto privo di effetti lesivi, effetti che il suddetto comunicato non poteva avere, in quanto diretto a consentire la partecipazione al campionato a società che ne sarebbero rimaste.
Inevitabilmente escluse sulla base delle regole generali (in particolare del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al precitato C.U. n. 66/A). All’atto dell’emanazione del CU n. 169/A la Reggina aveva infatti già ufficializzato la richiesta di usufruire dei benefici previsti dallo Stato per le imprese in crisi con domanda proposta al Tribunale Fallimentare in data 19 dicembre 2022, trovandosi esattamente nelle condizioni considerate dal comunicato, condizioni che evidentemente la società riteneva di poter soddisfare, come pure avrebbe potuto, essendo la sentenza di omologa intervenuta in data 12 giugno 2023, otto giorni prima della scadenza del termine del 20 giugno 2023, imposto dalle disposizioni della FIGC. Ne deriva la piena inammissibilità dell’impugnazione del C.U. nr. 169/A del 21 aprile 2023, per carenza di interesse, oltre che per tardività, in quanto il comunicato non detta disposizioni lesive per la ricorrente, ma anzi le ha consentito di presentare validamente la domanda di iscrizione al campionato, sebbene essa fosse soggetta a procedimenti di regolazione.
TERMINE PERENTORIO 20 GIUGNO - La questione di fondo concerne la legittimità della decisione della COVISOC, come condivisa dalla FIGC e dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, di considerare perentorio il termine del 20 giugno 2023, come assegnato dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 169/A, per osservare gli adempimenti previsti dai provvedimenti di omologazione emessi dall’Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, senza consentire alcuna dilazione temporale alla società ricorrente, in favore della quale il Tribunale di Reggo Calabria aveva emesso, con sentenza del 12 giugno 2023, un provvedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali. La risoluzione della questione, sottende quella, più ampia, concernente la prevalenza del termine assegnato dal Tribunale fallimentare (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero, nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme, rispetto al termine perentorio assegnato dalla FIGC con il sopra indicato comunicato ufficiale, prevalenza invocata dalla ricorrente sulla base del principio di sovraordinazione delle decisioni degli organi di giurisdizione dello Stato rispetto a quelle degli organi federali, in settori aventi rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica. Il Collegio ritiene i termini entro cui è posta la questione non condivisibili. Non si pone infatti, nel caso di specie, alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 30 (con scadenza 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme ammesse ad omologa e la decisione della COVISOC di (continuare a) fare riferimento al termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dal C.U. n. 169/A, per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2023/2024. Tale ultima decisione, infatti, costituisce piana esecuzione delle “regole del gioco”, fissate dalla Federazione in data 19 aprile 2023 con il CU n. 66/A, ben prima dell’inizio della competizione sportiva, al fine di poter partecipare a quella competizione. Tali regole, ben note a tutti gli aspiranti, non sono state impugnate dalla ricorrente, che come è stato già rilevato, avrebbe avuto, già al momento della loro adozione, interesse ad impugnarle laddove le avesse ritenute lesive. Ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo".