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Keita via con l'articolo 17? Non in Italia
ARTICOLO 17 - Durante il prossimo mercato estivo Keita potrà svincolarsi ricorrendo all'articolo 17 della Fifa. Che regola la rescissione unilaterale del contratto senza giusta causa, solo a determinate condizioni: 1) la rescissione deve avvenire fuori dal cosiddetto periodo protetto: i primi due anni di contratto per i calciatore maggiori di 28 anni e i primi tre anni di contratto per i minori di 28 anni come Keita (classe 1995), che ha rinnovato nell'estate del 2014;
2) la rescissione deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale disputata dalla società di appartenenza;
3) il calciatore deve pagare un indennizzo alla vecchia squadra di appartenenza.
4) Il calciatore svincolatosi unilateralmente non potrà trasferirsi nei 12 mesi successivi in un'altra squadra dello stesso campionato, nel caso di Keita nella Serie A italiana e quindi dovrebbe per forza giocare almeno un anno all'estero.