Calciomercato.com

  • Juventus, rapporti con gli ultrà: il Coni accoglie il ricorso della Procura, si torna alla Corte Figc

    Juventus, rapporti con gli ultrà: il Coni accoglie il ricorso della Procura, si torna alla Corte Figc

    Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dalla Procura generale dello sport in merito alla vicenda riguardante la Juventus e i rapporti non consentiti con i tifosi, in riferimento alla decisione di annullare le sanzioni inflitte in primo grado ai dipendenti del club bianconero Stefano Merulla e Alessandro D'Angelo per difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare e ha rinviato il ricorso alla Corte federale d'appello. 

    Il Collegio di garanzia del Coni ha poi respinto il ricorso presentato, in data 21 febbraio 2018, da Francesco Calvo (Dirigente - Direttore Commerciale della Juventus F.C. S.p.a.) confermando le sanzioni inflitte al termine del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (un anno di inibizione e ammenda di € 20.000,00) e ha stabilito che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Figc. 

    ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE: 
    Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, oggi al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni: 

    HA ACCOLTO E, PER L’EFFETTO, HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2018, presentato, in data 21 febbraio 2018, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, a firma del Procuratore Generale dello Sport - gen. Enrico Cataldi - e del Procuratore Nazionale dello Sport - avv. Federico Vecchio, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché dei sigg. Stefano Merulla (all'epoca dei fatti, dipendente responsabile del Ticket Office della Società Juventus F.C. S.p.a.) e Alessandro Nicola D'Angelo (all'epoca dei fatti dipendente addetto alla Sicurezza  - Security Manager - della società Juventus F.C. S.p.a.), per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, resa nella riunione del 4 dicembre 2017 e pubblicata in data 22 gennaio 2018, nel procedimento promosso, tra gli altri, a seguito di ricorso presentato dai sigg. Stefano Merulla e Alessandro Nicola D'Angelo, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dagli incolpati, in riforma della decisione resa, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC - Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 11/17 TFN del 25 settembre 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, ha annullato le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado (inibizione, per anni uno e ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Stefano Merulla, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS; inibizione per anni uno e mesi tre ed ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Alessandro Nicola D'Angelo, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS); a tale ricorso era, altresì, connesso il ricorso incidentale presentato, in data 6 marzo 2018, dalla Juventus F.C. S.p.A., in persona del Presidente, dott. Andrea Agnelli, a seguito dell’impugnazione del Procuratore Generale presso il CONI, con ricorso iscritto al R.G. n. 19/2018, avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC, pubblicata il 22 gennaio 2018 con il C.U. n. 078/CFA, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Juventus F.C. in relazione alle posizioni dei sigg. Stefano Merulla e Alessandro D’Angelo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli organi della giustizia federale e, per l’effetto, ha annullato le sanzioni ad essi inflitte ed inoltre, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale FIGC e dalla stessa società Juventus, con riferimento alla posizione della medesima predetta società, ha rideterminato la sanzione dell’ammenda irrogata alla Juventus F.C. S.p.A. nella misura di € 600.000,00, oltre alla chiusura del settore denominato “Tribuna (Curva) Sud” dello stadio Allianz Stadium di Torino in occasione della prima partita del Campionato di Serie A dell’anno 2018. 
     
    HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. n. 20/2018, presentato, in data 21 febbraio 2018,  dal dott. Francesco Calvo (Dirigente – Direttore Commerciale della Juventus F.C. S.p.a.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018, nella parte in cui la CFA ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente e, per l'effetto, ha confermato le sanzioni allo stesso inflitte all'esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (inibizione per anni uno ed ammenda di € 20.000,00), per violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, CGS. HA, ALTRESI’, STABILITO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC. 
     

    Altre Notizie