Inter: cori di discriminazione razziale contro Pogba, Curva Nord chiusa per un turno con la condizionale
Il Giudice Sportivo Giampaolo Tosel ha deciso di punire la Curva Nord dell'Inter col divieto di assistere alla prossima gara casalinga dei nerazzurri per aver espresso cori di discriminazione razziale nei confronti del centrocampista della Juventus Paul Pogba, in occasione della gara di sabato scorso contro i bianconeri al "Meazza". Pena sospesa dalla condizionale, che diventerà dunque operativo in caso di nuove violazioni del Codice di Giustizia Sportiva. Ecco quanto recita il dispositivo del provvedimento:
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 70% dei 9.000 sostenitori della squadra nero-azzurra, collocati nel settore denominato “Secondo anello verde”, indirizzava al 33°del secondo tempo al calciatore n. 6 della squadra avversaria un coro inequivocabilmente espressivo di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS;
valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza della “Curva Nord” dello stadio;
rilevato che per la Società nero-azzura il precedente provvedimento sanzionatorio per comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 144 dell’11 marzo 2014) non è ostativo alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 70% dei 9.000 sostenitori della squadra nero-azzurra, collocati nel settore denominato “Secondo anello verde”, indirizzava al 33°del secondo tempo al calciatore n. 6 della squadra avversaria un coro inequivocabilmente espressivo di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS;
valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza della “Curva Nord” dello stadio;
rilevato che per la Società nero-azzura il precedente provvedimento sanzionatorio per comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 144 dell’11 marzo 2014) non è ostativo alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.