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    Inter, caso razzismo: Acerbi, c'è il precedente di Marconi in Pisa-Chievo

    Inter, caso razzismo: Acerbi, c'è il precedente di Marconi in Pisa-Chievo

    • GS
    Un brutto episodio di campo, in una giornata totalmente incentrata sulla lotta al razzismo. Francesco Acerbi è stato accusato da Juan Jesus di aver utilizzato alcune frasi di stampo razzista. Immediata la reazione del giocatore azzurro che si è immediatamente avvicinato all’arbitro La Penna per lamentarsi delle parole utilizzate dall’avversario. Dal labiale, si evince come Acerbi abbia pronunciato queste esatte frasi: “Sei un ne*ro”. In attesa di scoprire quali saranno le decisioni della Procura Federale (che ha aperto un’inchiesta nei confronti del difensore italiano), possiamo ricostruire un precedente che può aiutarci a capire quelle che saranno le future scelte in caso di squalifica.

    IL CASO MARCONI – Ritorniamo al 22 dicembre 2020. Durante la sfida fra Pisa e Chievo (terminata 2-2, per la cronaca), l’attaccante dei toscani Michele Marconi ha rivolto alcune frasi di stampo razzista nei confronti di Joel Obi, capitano dei clivensi ed ex centrocampista dell’Inter. Secondo l’accusa, Marconi aveva utilizzato queste esatte parole: “La rivolta degli schiavi” nei confronti del mediano nigeriano. Alla fine di quella partita, il club veneto aveva denunciato l'episodio di razzismo, lamentando che nessuno fosse intervenuto a match in corso, nonostante quelle parole fossero state "sentite dai più". La Procura federale, in tal caso, aveva subito aperto un'indagine che aveva portato al deferimento di Marconi e a una maxi squalifica di 10 turni.

    LA DECISIONE – Nell’episodio che ricordiamo, a Marconi era stato inflitta una punizione severa da parte della Procura FIGC, una squalifica pari a 10 giornate. Successivamente, il Coni aveva impugnato e ribaltato la sentenza (prosciogliendo Marconi – che si è sempre dichiarato innocente - da ogni accusa), prima che la Corte d’Appello federale capovolgesse nuovamente quanto deciso e ripristinasse il giudizio inflitto in primo grado (pari a 10 giornate di squalifica).

    La Corte d'Appello aveva dunque accolto il reclamo presentato dalla Procura Federale avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale Federale, applicando il comma 2 dell'articolo 28 del Codice di Giustizia, che appunto prevede "la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, una squalifica a tempo determinato" per chi si macchia di comportamento discriminatorio. Nel dibattimento furono decisive le nuove prove esibite dall’accusa. Nemmeno l’appello al Collegio di Garanzia servì a Marconi, visto che la Corte Federale accolse la richiesta della Procura di punire l’attaccante (ora in forza all’Avellino) con la sospensione per 10 turni, scontata nella seconda parte del 2021.

    IL COMUNICATO -

    Luigi Torsello Presidente
    G. Paolo Cirillo Componente
    Mauro Mazzoni Componente
    Carlo Sica Componente
    Federica Varrone Componente (relatore)

    ha pronunciato, nella riunione fissata il 5 maggio 2021, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito del reclamo numero RG 128/CFA/2020-2021 PST 0008/CFA/2020-2021 proposto dalla Procura Federale in data 14 marzo 2021, il seguente:

    DISPOSITIVO

    accoglie il reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 28, comma 2, C.G.S., irroga la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara al calciatore Michele Marconi.

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