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    Inter, Acerbi assolto per il caso Juan Jesus: cosa c'è scritto nel comunicato del Giudice Sportivo

    Inter, Acerbi assolto per il caso Juan Jesus: cosa c'è scritto nel comunicato del Giudice Sportivo

    Nessuna stangata, nessuna sanzione, nessuna giornata di squalifica: Francesco Acerbi è stato assolto per il presunto insulto razzista rivolto a Juan Jesus in occasione di Inter-Napoli.

    E' quanto ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A, a seguito dell'approfondimento d'indagine che aveva già chiesto dopo la partita dello scorso 17 marzo 2024, valida per la 29esima giornata di Serie A.

    ACERBI ASSOLTO: NESSUNA SQUALIFICA

    Juan Jesus, nel post partita a San Siro, aveva accusato Acerbi di avergli rivolto un insulto razzista, per il quale lo stesso giocatore dell'Inter aveva chiesto scusa. Acerbi poi aveva respinto le accuse e negato ogni insulto, cosa che aveva scatenato la rabbia social di Juan Jesus.

    Ora la decisione, che assolve Acerbi poiché, si legge nel dispositivo, solo Juan Jesus ha percepito l'insulto senza che video, audio o testimoni abbiano sentito le frasi incriminate.

    IL COMUNICATO - Di seguito il testo integrale del comunicato del Giudice Sportivo.


    A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    N. 82

    SERIE A TIM                                                                                         

    Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI del 17 marzo 2024


    Il Giudice Sportivo,

    Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus;

    Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR;

    Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo;

    Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo;

    Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara  o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;

    Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);
    Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;

    Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata  

    P.Q.M.

    di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale).

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