AFP via Getty Images
Giudice Sportivo: una giornata ad Ampadu, multa per la Salernitana
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione della gara disputate nel corso del recupero prima giornata di ritorno sostenitori della Società Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato un bottiglietta di plastica semi piena sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMPADU Ethan Kwame Col (Venezia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.