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Giudice sportivo: una giornata a Krstovic. Squalificati Pavard, Lautaro e altri 8. Multe per Roma e Lazio
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Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate e che riguardano giocatori e società con sanzioni e multe.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KRSTOVIC Nikola (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
NGONGE Cyril Jean (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SERDAR Suat (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SOCIETA'
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.