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Giudice Sportivo: un solo squalificato. Maxi-multa per Napoli e Lecce
SOCIETA'
Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro; e, per avere infine, in due occasioni del secondo tempo, intonato un coro becero di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un petardo e cinque bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LOVRIC Sandi (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.