Giudice Sportivo: tre giornate a Lamela! Genoa, Marassi squalificato due turni
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34a giornata. Squalificato per due giornate lo Stadio Luis Ferraris di Genova per i fatti di Genoa-Siena. Tre turni di squalifica per Lamela, che paga lo sputo a Lichtsteiner. Squalificati per un turno Bonera (Milan), Stekelenburg (Roma), Pasqual (Fiorentina), Bertolo (Palermo), Bojan Krkic (Roma), Von Bergen (Cesena), Quagliarella (Juventus), Mesto (Genoa) , Rossi (Genoa).
GENOA-SIENA
Il Giudice Sportivo
Premesso che:
dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate. L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la “consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi totalità dei calciatori.
Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini.
Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS. Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1 lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e, dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS). P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare nel proprio Stadio a porte chiuse.
LAMELA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso, nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, si avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il “bersaglio” alla spalla sinistra (con visibili residui…). Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, l’accaduto era sfuggito alla sua attenzione.
Non sussistendo alcun dubbio circa l’intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista, un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato dell’IFAB, integra gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS,
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.