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Giudice Sportivo: stop per cinque giocatori e multe a sette società
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Milan, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l'operato arbitrale.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un contenitore di cartone contenente cibo, per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco, al 43° del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di carta contente alcuni fazzoletti di carta che casualmente attingeva un collaboratore della Procura federale, senza alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMIONE Bruno (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
COULIBALY Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MEITE Soualiho (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
BOCCHETTI Salvatore (Hellas Verona): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale urlando un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.