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    Giudice Sportivo: stop per cinque giocatori e multe a sette società

    Giudice Sportivo: stop per cinque giocatori e multe a sette società

    Non solo la delibera sui cori razzisti a Samuel Umtiti e la richiesta di approfondimenti per quelli a Romelu Lukaku, nelle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 16ª giornata di Serie A anche il conto delle sanzioni: cinque giocatori squalificati per il prossimo turno, mentre sono sette le società alle quali sono state comminate ammende.

    a) SOCIETA'


    Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Milan, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

    delibera,

    salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.


    Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l'operato arbitrale.

    Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un contenitore di cartone contenente cibo, per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco, al 43° del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.

    Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di carta contente alcuni fazzoletti di carta che casualmente attingeva un collaboratore della Procura federale, senza alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    b) CALCIATORI

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


    AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    AMIONE Bruno (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    COULIBALY Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    MEITE Soualiho (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)


    c) ALLENATORI

    ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

    BOCCHETTI Salvatore (Hellas Verona): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale urlando un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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