Giudice Sportivo:| Squalificato Chiellini
Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17a giornata di Serie A.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIAGIANTI Marco (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BIZZARRI Albano Benjamin (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
LAURO Maurizio (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MORETTI Emiliano (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CHIELLINI Giorgio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GALLOPPA Daniele (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARCHESE Giovanni (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ODDO Massimo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco, in direzione dei calciatori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive, oggetti di varia natura (bottiglie di plastica, monete, un petardo ed altro); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi ed acceso alcuni fumogeni; per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti di un dirigente di altra Società; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.