Giudice Sportivo Serie B: perdite per Monza e Ascoli ai playoff
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Alessandria, Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Frosinone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Perugia e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ALESSANDRIA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in prossimità della porta del portiere avversario, un bengala, che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per 40 secondi, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato tre piccoli contenitori di plastica di cui due nel recinto ed uno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 4° del secondo tempo, lanciato due bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
195/486
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CRISANTO Lorenzo (Alessandria): per avere, al 26° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarta Ufficiale.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALABRESI Arturo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CORAZZA Simone (Alessandria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
D'ORAZIO Tommaso (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MAJER Zan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).