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Giudice Sportivo Serie A: una giornata di squalifica a Provedel per blasfemia, ma lo Spezia non ci sta
Gara Soc. SPEZIA – Soc. LAZIO
ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.43 del 2 maggio 2022) in merito alla condotta del calciatore Ivan Provedel (Soc. Spezia) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore calciatore Ivan Provedel (Soc. Spezia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Lo Spezia farà reclamo. Il fatto sarebbe avvenuto al 9' del secondo tempo, subito dopo il gol del momentaneo 2-2 segnato dalla Lazio. Il portiere contesta la lettura del labiale, visto che non esisterebbe una registrazione audio della presunta imprecazione. I legali del club ligure si appelleranno al precedente dello scorso novembre, quando la Corte d'appello aveva annullato la squalifica al centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, il quale aveva spiegato di aver detto "porco zio".
SOCIETÀ
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l'Arbitro, per tre volte, ad interrompere la gara per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; recidiva.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un seggiolino sul terreno di giuoco oltre un'asta che colpiva un proprio calciatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
STOJANOVIC Petar (Empoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
VERRE Valerio (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
LUKIC Sasa (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
SICIGNANO Vincenzo (Empoli): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale e rivolto, avvicinandosi al Quarto Ufficiale, una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NUNO SANTOS Luis Da Costa (Roma): per avere al 7° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.
PREPARATORI ATLETICI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CATALANO Massimo (Sampdoria): per avere, al 52° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.