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Giudice Sportivo Serie A: gli squalificati
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARMERO Pablo Estifer (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
HEURTAUX Thomas (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CIGARINI Luca (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DEFREL Gregoire (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GABBIADINI Manolo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARQUEZ ALVAREZ Rafael (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MEXES Philippe (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORETTI Emiliano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e bengala e, nel proprio settore fatto esplodere innumerevoli petardi e bengala; per avere, inoltre, esposto al 2° del primo tempo, uno striscione di notevoli dimensioni dal tenore ingiurioso nei confronti di due Presidenti di altre Società e di un giornalista; sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso il terreno di giuoco; sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.