Getty Images
![Giudice Sportivo: multate Napoli e Juve, una giornata a Vidal](https://cdn.calciomercato.com/images/2014-11/vidal.juve.prega.2014.2015.1400x840.jpg)
Giudice Sportivo: multate Napoli e Juve, una giornata a Vidal
IL COMUNICATO
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Cesena, Juventus, Lazio, Napoli, Palermo e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, dal 2° al 5° del secondo tempo, esposto uno striscione incitante alla violenza e per avere inoltre, nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser sull'Arbitro, su calciatori e sull'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere tre petardi ed acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso tre bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
TONELLI Lorenzo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
IBARBO GUERRERO Segundo Victor (Cagliari): per avere, al 28° del secondo tempo, divincolandosi dalla presa di un avversario, colpito con un braccio lo stesso al volto senza conseguenze lesive.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ACERBI Francesco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CRISETIG Lorenzo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORGANELLA Michel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PALOMBO Angelo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TACHTSIDIS Panagiotis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUINTA SANZIONE) LUCARELLI Alessandro (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.