Getty Images
Giudice Sportivo: Motta e Mourinho non citati. Multe per Roma, Milan e 7 squadre. 6 giocatori squalificati
- 7
SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di vario genere ed alcuni bengala che costringevano l'Arbitro, al 37° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una piccola bottiglia di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOLOCA Daniel (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MAKOUMBOU Antoine (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LINETTY Karol (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MALINOVSKYI Ruslan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COLLAVINO Franco (Udinese): per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
INIBIZIONE A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2023 ED AMMENDA DI € 5.000,00
BALZARETTI Federico (Udinese): per essere, al termine della gara, entrato indebitamente sul terreno di giuoco contestando platealmente in modo irrispettoso l'operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CERRA Giovanni (Roma): perché, al 50° del secondo tempo, tratteneva il pallone ritardando la ripresa del giuoco.
TROMBETTA Maurizio (Juventus): per avere, al 3° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.