Giudice Sportivo: la decisione per i cori e i fischi degli ultras di Verona e Lazio durante il silenzio per Napolitano
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AARON Martin Caricol (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per non avere, un numero esiguo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per non avere, la totalità dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per non avere, numero cospicuo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.