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Giudice Sportivo: Frattesi squalificato per bestemmia, salta il Milan. Cori contro Napoli, multa per l'Inter
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 28
SERIE A TIM
Gare del 20-21-22 novembre 2021 – Tredicesima giornata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. SASSUOLO – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.45 del 22 novembre 2021) in merito alla condotta del calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
a) SOCIETA'
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura posizionati, rispettivamente, sotto il secondo anello verde (Curva Nord), linea mediana tra le due panchine e sotto il terzo anello blu (Settore ospiti).
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio della gara.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GYASI Emmanuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VERETOUT Jordan Marcel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUCCI Claudio (Cagliari): per avere, al 27° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dei componenti della panchina avversaria.
COZZI Paolo (Sassuolo): per avere, al 27° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dei componenti della panchina avversaria.
NENCI Massimo (Lazio): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.