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    Giudice Sportivo: due giornate a Miguel Veloso, un turno a Banega e Krafth

    Giudice Sportivo: due giornate a Miguel Veloso, un turno a Banega e Krafth

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 settembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE


    PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    BANEGA HERNANDEZ
    Ever Maximilian (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    KRAFTH Emil Henry (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

    Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere inoltre suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato in direzione dei calciatori della squadra avversaria due bottigliette di plastica, semipiene e chiuse, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato in direzione di un calciatore della squadra avversaria, al momento della sostituzione, due accendini che cadevano sul terreno di giuoco senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CHIEVO VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate.

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