Giudice Sportivo: dopo Juve-Roma, piovono squalifiche e multe
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo la 18esima giornata.
CALCIATORI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASTAN Leandro (Roma): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.
DE ROSSI Daniele (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
BARZAGLI Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BIANCO Paolo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CASSANI Mattia (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DELLA ROCCA Francesco (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GILARDINO Alberto (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
GUARIN VASQUEZ Fredy Alejandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LJAJIC Adem (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MANTOVANI Andrea (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
RAIMONDI Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GUIDOLIN Francesco (Udinese): per avere, al 43° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa; con recidiva.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una decina di seggiolini divelti nel proprio settore; per avere inoltre, al 1° del primo tempo, lanciato un bengala nel settore avversario e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo ed al 42° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso calciatori avversari; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere, nel corso della gara, componenti della panchina, con funzioni di allenatore in seconda e di accompagnatore ufficiale, fatto uso di apparecchiature rice-trasmittenti; (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.