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  • Giudice Sportivo: curva dell'Atalanta chiusa per un turno, ma pena sospesa. Solo una multa alla Roma per i cori contro Napoli

    Giudice Sportivo: curva dell'Atalanta chiusa per un turno, ma pena sospesa. Solo una multa alla Roma per i cori contro Napoli

    Il Giudice Sportivo Giampaolo Tosel ha preso provvedimenti in merito ai cori espressioni di discriminazione razziale e il lancio in campo di alcune banane al giocatore del Milan Kevin Constant da parte di alcuni tifosi dell'Atalanta. Il club orobico è stato punito con la chiusura della Curva Nord dell'"Atleti Azzurri d'Italia" per un turno (pena sospesa dalla condizionale trattandosi della prima violazione) e una multa di 40.000 euro. Soltanto una multa di 50.000 euro per la Roma, invece, con i propri tifosi che hanno più volte cantato i soliti cori espressione di discriminazione territoriale contro Napoli. Ecco il testo del desposito:


    Gara soc. ATALANTA – soc. MILAN 


    Il Giudice sportivo, 
     
    letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che 
    all’21° del secondo tempo, sostenitori della soc. Atalanta occupanti il settore denominato –
    “Curva Nord” avevano indirizzato ai calciatori rosso-neri Muntari e Costant un coro (“ buuh 
    buuh, buuh buuh”), inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di razza; 
     
    ritenuto la rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 1 e 3 CGS di tale comportamento per la sua 
    concreta “ dimensione”, avendo coinvolto la maggioranza delle oltre 6.000 persone presenti nel 
    settore indicato, e per la sua reale “percettibilità”, come precisato dai collaboratori federali postisi 
    in varie zone del recinto di giuoco; 
     
    considerato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti 
    discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale (art. 18 
    comma 1 lett. e) CGS) e sospenderne l’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 
    16, n. 2bis CGS, per la concreta collaborazione offerta dalla soc. Atalanta all’Autorità di P.S. 
    nell’attività di prevenzione di fatti violenti o discriminatori. 
     
    A titoli di responsabilità oggettiva la società orobica deve rispondere di un ulteriore e 
    biasimevole comportamento dei propri sostenitori, attestato nel referto arbitrale (“al 25° del 
    secondo tempo dalla curva dei sostenitori dell’Atalanta venivano lanciate in campo due banane in 
    direzione del giocatore del Milan Constant, che le raccoglieva dal terreno di giuoco, 
    mostrandomele”). 
     
    Un gesto tipicamente espressivo di discriminazione razziale, attribuibile soltanto ad uno o due 
    sostenitori atalantini e, in quanto tale, carente di quella concreta “dimensione” richiesta dalla 
    citata normativa di cui all’art. 11 n. 3 CGS, ma sanzionabile, per il suo spregevole intento 
    oltraggioso, ex art. 12, n. 3 e 6 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo. 
     
    P.Q.M. 
     
    delibera di sanzionare la soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore 
    denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia 
    sospesa nei termini ed alle condizioni di cui art. 16 n. 2 bis CGS; 
     
    delibera di sanzionare altresì la soc. Atalanta con l’ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 e 6 
    CGS. 
     
    * * * * * * * * * 
     
    Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS 
     
    Il Giudice sportivo, 
     
    letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che 
    “al 35° del secondo tempo, circa 2.000 sostenitori della società giallo-rossa, presenti nel settore 
    dello stadio denominato - Curva Nord -, avevano intonato il coro – lavali, lavali, lavali con il 192/631 
     
    fuoco o Vesuvio lavali con il fuoco -, inequivocabilmente espressivo di discriminazione per 
    motivi di origine territoriale; 
     
    considerato che tale biasimevole coro era stato percepito soltanto in alcune zone dello stadio (e 
    non in corrispondenza della Curva Sud), come puntualizzato dai collaboratori federali, 
    strategicamente posizionati nel recinto di giuoco, ne consegue la sua irrilevanza disciplinare ex 
    art. 11 n. 3 CGS, per carenza del requisito della reale e diffusa “percettibilità”, e la sua 
    sanzionabilità ex art. 12 n. 3 CGS per il suo contenuto oltraggioso. 
     
    La soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva ed in riferimento alla medesima norma deve 
    altresì essere sanzionata, nella misura quantificata nel dispositivo, per ulteriori deprecabili 
    comportamenti dei suoi sostenitori puntualmente riferiti dai collaborati federali: 1) il lancio nel 
    recinto di giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala e fumogeni ed il lancio di un 
    petardo al termine della gara nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversari, 2) 
    l’esposizione nel corso della gara nei settori denominati “Curva Nord” e “Curva Sud”, di alcuni 
    striscioni (“Daje Daniè” “Forza Daniele” “Napoletano Infame”) inequivocabilmente oltraggiosi 
    ed incitanti alla violenza per l’evidente riferimento ai sanguinosi fatti verificatesi in occasione 
    della gara finale della Tim Cup. 
    P.Q.M. 
     
    delibera di infliggere alla soc. Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00. 

     

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