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Giudice Sportivo: cori contro Ibrahimovic, multa alla Roma. Insulti a Sozza, un turno ad Allegri. Tutti gli squalificati
Gara Soc. UDINESE – Soc. SALERNITANA del 21 dicembre 2021
Il Giudice sportivo,
rende noto che in data 18 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Gare del 6 gennaio 2022 - Prima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Lazio, Milan e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (€ 15.000,00); per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ed altri oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
CANDREVA Antonio (Sampdoria): per avere, al 45° del secondo tempo, con il pallone fuori dal terreno di giuoco, colpito con il braccio teso un avversario all'altezza del collo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KARSDORP Rick (Roma): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MANCINI Gianluca (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LUPERTO Sebastiano (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA ED AMMENDA DI € 10.000,00
ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l'impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ROMEO Andrea (Milan)