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    Cori antisemiti nel derby Lazio-Roma, supplemento d'indagine. Inter-Juve: 2 giornate a D'Ambrosio e una a Paredes

    Cori antisemiti nel derby Lazio-Roma, supplemento d'indagine. Inter-Juve: 2 giornate a D'Ambrosio e una a Paredes

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    SERIE A TIM  
                                                                                           
    Gare del 17-18-19 marzo 2023 - Ottava giornata ritorno                                                                              
    In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

    Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA
    Il Giudice sportivo,
    in ordine ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell’impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all’esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della Società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonchè nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni.

    Dispone che, nelle more, la Procura federale fornisca a questo Giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari.

    a) SOCIETA'
    Il Giudice sportivo,
    premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, 
    delibera,
    salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
    * * * * * * * * *

    Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, diversi petardi e fumogeni e alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'inizio del secondo tempo.
    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    b) CALCIATORI
    CALCIATORI ESPULSI
    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

    D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per condotta gravemente antisportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.


    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00
    PAREDES Leandro Daniel (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando, dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente, venendo trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00
    CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell'intento di affrontarlo in quanto fermato da un Assistente.
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
    MARUSIC Adam (Lazio): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell’intera panchina.
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    IBANEZ DA SILVA Roger (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    COPPOLA Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    MALEH Youssef (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).
    NUYTINCK Bram Johan A (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    NZOLA Mbala (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    PEREZ Patricio Nehuen (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    PESSINA Matteo (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    RABIOT Adrien (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    SOUZA SILVA Walace (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    UMTITI Samuel Yves (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
    AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)
    BROZOVIC Marcelo (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

    ALLENATORI
    ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

    SOTTIL Andrea (Udinese): per avere, al 47° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale, urlando con atteggiamento aggressivo e reiterando tale atteggiamento con il Direttore di gara che attendeva davanti al suo spogliatoio.



    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
    NUNO SANTOS Luis Da Costa (Roma): per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l'intervento del Quarto Ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine: recidivo.
    d) ALTRI TECNICI
    ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    IANNI Marco (Lazio): per avere, al 44° del primo tempo, abbandonando la propria postazione, cercato di affrontare il preparatore della squadra avversaria.
                                           

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