
Giudice Sportivo, che combini? Solo due turni a Muntari! Una giornata a Totti
Ci si aspettava una lunga squalifica, invece il Giudice Sportivo ha deciso di non punire eccessivamente Sulley Muntari, reo di aver strattonato l'arbitro Rocchi dopo un'ammonizione. Il ghanese dovrà saltare solo due turni di campionato. Queste le decisioni:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
MUNTARI Sulley Ali (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, inoltre, all'atto dell'ammonizione, strattonato reiteratamente l'Arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GARCIA Renan (Sampdoria): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale indirizzando ripetutamente un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
TOTTI Francesco (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (Settima sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito un avversario con una manata non violenta al volto.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALZANO Antonio (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
GARCIA Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
INSIGNE Lorenzo (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
KURTIC Jasmin (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARCHIONNI Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MULTE:
Ammenda di € 50.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato continuativamente a tre calciatori della squadra avversaria cori e grida espressivi di discriminazione razziale, inducendo l'Arbitro, al 2° del secondo tempo, a disporre la sospensione della gara per circa due minuti onde farli desistere da tale biasimevole comportamento; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 13, n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato reiteratamente su alcuni calciatori avversari un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa dieci minuti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente ad un Arbitro addizionale cori insultanti.