Giudice Sportivo: altra chiusura per la curva dell'Inter, per cori contro Balotelli e contro Napoli. Leggi tutti gli squalificati
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che sostenitori della Società nero-azzurra al 1°, 4°, 18°, 26° e 33° del primo tempo avevano indirizzato al calciatore Mario Balotelli delle grida e dei cori (“buuh”), inequivocabilmente espressivi di “discriminazione per motivi di razza” e che gli stessi al 39° del primo tempo avevano intonato il coro “Napoli m…, Napoli colera, sei la vergogna dell’Italia intera...”, tipicamente espressivo di “discriminazione per motivi territoriali”;
ritenuta la rilevanza disciplinare di tali comportamenti ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS, per la loro “dimensione” e “percezione reale” in quanto i beceri cori sono stati intonati dalla quasi totalità dei presenti (oltre 4.000 persone) nel settore denominato “secondo anello verde” e sono stati perfettamente percepiti dai collaboratori della Procura federale, collocatisi in corrispondenza della zona centrale del campo e dei settori denominati “Curva Nord e “Curva Sud”;
considerato che i tifosi nero-azzurri responsabili di tale comportamento anche in occasione delle gare casalinghe sono soliti occupare prevalentemente il medesimo settore, come accertato dai collaboratori della Procura federale e riscontrato in precedenti circostanze (CU n. 179 del 29 aprile 2014); P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde Curva Nord” privo di spettatori.
Ammende a società
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti e per essere inoltre, un suo sostenitore, al 32° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco.
CALCIATORI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALBERTAZZI Michelangelo (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LULIC Senad (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
SILVESTRI Marco (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
BETTANIN Paulo Sergio (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Ottava sanzione).
ABBIATI Christian (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CHERUBIN Nicolo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
DZEMAILI Blerim (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ESTIGARRIBIA Marcelo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GAZZOLA Marcello (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
GRECO Leandro (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Dodicesima sanzione).
ITURBE AREVALOS Juan Manuel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LONGHI Alessandro (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROMAGNOLI Alessio (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).