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Giudice Sportivo: un tifoso fa multare la Juve! 2 giornate a Manolas, un turno per Morata. Rudi Garcia, diffida con multa
IL COMUNICATO
"Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 ottobre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA EL KADDOURI Omar (Torino): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto
all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
GLIK Kamil (Torino): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli
Ufficiali di gara espressioni ingiuriose. 58/155
MANOLAS Konstantinos (Roma): per avere, al 42° del secondo tempo, reagendo ad un fallo
subito, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario,
fronteggiandolo aggressivamente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANA Lorik (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MORATA Martin Alvaro Borja (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
giuoco.
PELUSO Federico (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
RONCAGLIA Sebastian (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione). LUCCHINI Stefano (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
ROSSETTINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
GARCIA Rudi (Roma): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale con irridente gestualità; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, collocatosi dopo il consequenziale allontanamento in una zona della tribuna prospiciente la panchina assegnata alla propria squadra, mantenuto un costante rapporto verbale con i tecnici ivi operanti; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
SOCIETA'
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori:
a) al 20° del primo tempo, colpito con uno schiaffo, dalla tribuna, un componente la prospiciente panchina aggiuntiva della squadra avversaria;
b) al 32° del primo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive;
c) nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser su calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA a) per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bengala e, al 27° ed al 32° del primo tempo, lanciato dal settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bengala acceso ed alcune bottiglie in
plastica senza conseguenze lesive;
b) per avere un componente la panchina fatto reiteratamente uso nel corso del primo tempo di una apparecchiatura rice-trasmittente (con recidiva reiterata); sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.