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    Giudice Sportivo: cori antisemiti del derby, chiusa per un turno la curva della Lazio

    Giudice Sportivo: cori antisemiti del derby, chiusa per un turno la curva della Lazio

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 04 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. (LEGGI QUI TUTTE LE DECISIONI). C'era particolare attenzione anche al caso legato al derby di Roma della giornata precedente per cui il giudice doveva decidere sui cori antisemiti pronunciati da parte dei tifosi biancocelesti

    Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMA del 19 marzo 2023
    considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e 4, C.G.S.; ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;

    DELIBERA
    sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori.
    Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

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