ESCLUSIVO 'Sì, il Milan potrebbe risolvere il contratto di Pato! Ecco come'
Calciomercato.com ha posto la domanda all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto sportivo nonché titolare dei corsi per aspiranti agenti dei calciatori organizzati a Reggio Emilia insieme al Prof. Universitario Avv. Massimo Lanotte (info su www.footballworkshop.it).
Se il Milan volesse risolvere il contratto individuale di Pato, alla luce della prolungata inattività agonistica del campione brasiliano con i rossoneri, dovrebbe “appellarsi” all’applicazione dell’art. 15 del Contratto Collettivo dei Calciatori di Serie A, ai sensi del quale qualora l’inabilità del calciatore per infortunio (o per malattia) ovvero la sua inidoneità si protraggono oltre 6 mesi, la Società può richiedere al Collegio Arbitrale (non direttamente e autonomamente quindi!) la risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione – precisa l’art. 15 – devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità.
Nel caso in cui l’infortunio (o la malattia) dovessero determinare l’inidoneità definitiva del calciatore, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione contrattuale.
E’ opportuno sottolineare che l’art. 15 prevede due tipi di conseguenze che possono derivare dall’infortunio o da una serie di infortuni di un calciatore. A seconda della intensità della patologia, infatti, il calciatore potrà essere dichiarato inidoneo o inabile a svolgere la sua attività agonistica.
Il calciatore è considerato inidoneo quando la sua condizione morbosa gli rende totalmente impossibile la prestazione sportiva a titolo definitivo o temporaneo e tale grave condizione deve essere certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili.
Il calciatore è, invece, inabile quando la sua condizione morbosa, pur non implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale. In tale seconda ipotesi, la certificazione della condizione di inabilità deve essere fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata nominati, su istanza della Società, dal Collegio Arbitrale.