Calciomercato.com

  • EPA
    Elliott e le indiscrezioni sul Chelsea: gli scenari

    Elliott e le indiscrezioni sul Chelsea: gli scenari

    • FA
    Anche Elliott finisce in orbita Chelsea. La clamorosa indiscrezione è rimbalzata in queste ore sui media britannici, secondo cui un'affiliata del fondo americano, proprietario in Italia del Milan, sarebbe pronta a sostenere il miliardario Nick Candy nell'offerta presentata per l'acquisto del club londinese, messo in vendita da Roman Abramovich a seguito del conflitto in Ucraina: svariati milioni di sterline sarebbero iniettati nelle casse dei Blues, ma occorre fare chiarezza sulle modalità di questa possibile operazione.

    NORME UEFA - Innanzitutto, è necessario ricordare che un'eventuale partecipazione nelle quote del Chelsea sarebbe fortemente limitata da quelle che sono le norme UEFA in materia di multiproprietà. Riassumendo l'articolo 5 del "Regulations of the UEFA Champions League": "nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:

    - detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
    - essere un membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
    - essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o
    - avere alcun potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club

    Nessuno può essere coinvolto contemporaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club. Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza è definito in questo contesto come:

    - detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
    - avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del club;
    - essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o
    - essere in grado di esercitare con ogni mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club".

    In virtù di queste se due club non soddisfano "i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di essi può essere ammesso a una competizione UEFA per club", secondo una serie di criteri determinati dalla stessa Federcalcio europea.

    ALTRA STRADA - Di conseguenza, il rischio di un conflitto di proprietà con il Milan (che viaggia verso la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League) rende estremamente complicato questo percorso. Sarebbe percorribile invece un'altra pista, quella che porterebbe Elliott a finanziare, mediante l'erogazione di un prestito, una realtà individuale di un consorzio in corsa per l'acquisizione del Chelsea, ad esempio il miliardario Nick Candy: il fondo così non sarebbe coinvolto a livello di quote o governance all'interno del club. Giorni caldi a Londra, si decide il futuro del Chelsea.

    Altre Notizie