Inter e Dzeko multati: cos'era successo contro la Juve
I FATTI - L'episodio incriminato si riferisce a un gesto di Dzeko, che ha portato le mani all'altezza delle parti basse per rispondere agli insulti dei tifosi juventini, i quali avevano preso di mira l'attaccante dell'Inter, "colpevole" di aver ripreso in maniera vigorosa il pallone da un raccattapalle troppo lento.
IL COMUNICATO UFFICIALE - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Edin DZEKO, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:
EDIN DZEKO calciatore professionista tesserato per la società FC Internazionale Milano S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara JUVENTUS vs INTER disputata in data 06.11.22 e valida per la 13^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria;
F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato all’epoca dei fatti Sig. Edin DZEKO;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Edin DZEKO e Giuseppe Marotta, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Edin DZEKO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.