Diritto in gol: diritti e doveri del calciatore di Lega Pro
Qual è la retribuzione spettante al calciatore di Lega Pro?
Da premettere che l'Accordo Collettivo 2012-2015 per i calciatori professionisti militanti nei Campionati di Lega Pro ha trovato dopo 17 anni finalmente una nuova regolamentazione. E una novità rilevante ha riguardato proprio l'aspetto della retribuzione che, prima dell'accordo suddetto, non prevedeva la possibilità di remunerare l'atleta per i risultati sportivi individuali o di squadra, cioè non prevedeca che si potesse convenire una parte variabile della retribuzione. Ora, viceversa, le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati: a) una retribuzione fissa; ovvero, b) nei soli casi in cui la retribuzione fissa annua lorda sia superiore ad € 120.000,00, una retribuzione costituita da una parte fissa (di seguito, “Parte Fissa”) e da una parte variabile, che non potrà essere superiore – per ciascuna stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale – al 50% (cinquantapercento) della parte fissa; tale parte variabile (di seguito, “Parte Variabile”) sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.
Il calciatore di Lega Pro può essere messo "fuori rosa"? No, il calciatore di Lega Pro, così come quello di Serie A e di Serie B, non può essere messo "fuori rosa", cioè non può essergli impedito di allenarsi con la prima squadra. E' una norma che tutela la dignità professionale del calciatore e va assolutamente rispettata così come recita l'art. 10, comma 2, del presente Accordo, ai sensi del quale: "...il Calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra". Nel caso in cui la società metta "fuori rosa" il calciatore, quest'ultimo potrà diffidare la società stessa. E se la società, una volta diffidata, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni cinque, il Calciatore avrà il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore avrà altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% del compenso annuo lordo.
E se il calciatore di Lega Pro risultasse inadempiente contrattualmente?
Rischierebbe di essere sanzionato dalla società di appartenenza con provvedimenti graduati in relazione alla gravità dell'infrazione, vale a dire con: ammonizione scritta; multa; riduzione dei compensi; esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; risoluzione del contratto.
Il calciatore di Lega Pro rischia di essere "licenziato" in caso di malattia o infortunio?
La risposta è affermativa. Qualora, infatti, l’inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla Società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa comunicazione scritta al Calciatore ed alla Lega Pro, di corrispondere al Calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà, dalla data di comunicazione fino alla cessazione dell’inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.
In capo al calciatore ci saranno anche dei doveri?
Certamente. Da ricordare che il calciatore, in base alla legge n. 91 del 1981, e un lavoratore subordinato!Al Calciatore, ad esempio, è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della Società. E’ inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa, imprenditoriale o di altra natura, incompatibile con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva ovvero che possa comportare rischi per l’efficienza fisica e l’integrità del Calciatore.