Sanzioni Coppa Italia:| Stop all'ex Palermo Mangia
Dopo gli ottavi di finale, non ci sono calciatori squalificati in Coppa Italia. Fra gli allenatori, invece, due turni a Devis Mangia (che all'epoca del match con il Siena era ancora il tecnico del Palermo):
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MANGIA Devis (Palermo): per avere, al 3° del primo tempo supplementare, rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni ingiuriose, assumendo inoltre un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale.
Tante, invece, le ammende alle società
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori costituenti espressione di discriminazione per motivi di origine razziale e territoriale; per avere inoltre, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.