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Coppa Italia: 3 giornate a Mancini, 2 ad Azmoun. Gasperini salta le semifinali. Lazio, Curva chiusa contro il Napoli
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TUTTE LE DECISIONI
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 55
COPPA ITALIA FRECCIAROSSA
Gare del 10 gennaio 2024 - Quarti di finale
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMA
Il Giudice sportivo,
considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Lazio occupanti i settori denominati “Curva Nord”, Distinti Nord, Est e Ovest”, levavano, in più occasioni durante l’incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Roma Sig. Lukaku Bolingoli Romelu allorchè il medesimo era in possesso del pallone di gioco;
considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori;
ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. LAZIO con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est e Ovest” privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie.
Il Giudice sportivo,
letto il rapporto dei rappresentanti della Procura federale dal quale si apprende che:
a) prima del fischio d’inizio della gara, i tifosi della Soc. Lazio che occupavano la Tribuna Tevere, superata la barriera di separazione e sicurezza formata dagli stewards, facevano ingresso nel settore c.d. cuscinetto e avviavano un duraturo (ben 10 minuti), fitto e costante lancio di bottiglie di acqua e di birra, di fumogeni, bengala e petardi verso il settore Distinti Sud-Est – Curva Sud occupato dai sostenitori della Soc. Roma che replicavano con lanci corrispondenti; b) durante il corso della gara, sostenitori della Soc. Lazio lanciavano ripetutamente sul terreno di giuoco fumogeni (3) e bottigliette (10);
c) al 17° del primo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 21, Sig. Dybala Paulo Exequiel, nell’approssimarsi a battere un calcio di punizione, veniva colpito ripetutamente con un raggio laser proveniente dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio; analogo raggio laser colpiva altri giocatori della Soc. Roma e il Direttore di gara;
d) al 31° del secondo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, al momento della sostituzione, uscendo dal terreno di giuoco dal lato dell’Assistente n. 2, veniva colpito all’altezza della nuca da una bottiglietta di birra ancora piena e priva di tappo lanciata dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio; e) al 31° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Lazio occupanti il settore Tribuna Tevere la lanciavano un fumogeno verso il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, appena uscito dal terreno di gioco dopo la sua sostituzione;
PQM
considerata la gravità dei fatti violenti sopra rappresentati e il grave pericolo per l’incolumità fisica di una o più persone che ne è conseguito, dispone la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida nei confronti della Soc. LAZIO e l’ammenda di € 15.000,00 nei confronti della Soc. ROMA per la condotta dei rispettivi sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00
MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all'Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
AZMOUN Sardar (Roma): perchè, al 54' del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo con una manata al volto un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
MIRANTE Antonio (Milan): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara una critica gravemente irrispettosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PELLEGRINI Luca (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)
GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto offensivo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DA COSTA SANTOS Nuno Luis (Roma): per avere, al 39' del secondo tempo, rivolto ad un Assistente una critica irrispettosa.